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Sez. 1, Sentenza n. 4058 del 07/07/1998 Cc. (dep. 28/09/1998) Rv. 211409 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Remissione del debito - Presupposti per la concessione - Decorso di un congruo periodo di tempo dall'inizio della detenzione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211409-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il beneficio della remissione del debito delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere, previsto dall'art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) presuppone che la condotta sia stata costantemente regolare. Ne consegue che, ai fini della sua concessione, è necessario il decorso di un congruo periodo di tempo dall'inizio dell'espiazione della pena, che consenta una valutazione complessiva del comportamento tenuto dal condannato, compreso quello serbato in stato di libertà. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima la pronuncia del giudice di merito il quale aveva rigettato l'istanza del condannato sul rilievo che la valutazione del requisito della regolare condotta era prematura in relazione alla scadenza della pena inflitta).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)