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Sez. L, Sentenza n. 2968 del 13/05/1982 (Rv. 420873 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTO - AUTONOMIA DEI DUE CREDITI - MANCANZA - CALCOLO DI DARE ED AVERE - CONFIGURABILITÀ - NATURA RISARCITORIA DI UNO DEI CREDITI QUANTIFICATO IN APPOSITO GIUDIZIO - ESCLUSIONE DELL'IDENTITÀ DEL RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420873-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTO - AUTONOMIA DEI DUE CREDITI - MANCANZA - CALCOLO DI DARE ED AVERE - CONFIGURABILITÀ - NATURA RISARCITORIA DI UNO DEI CREDITI QUANTIFICATO IN APPOSITO GIUDIZIO - ESCLUSIONE DELL'IDENTITÀ DEL RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ.*

La compensazione in senso proprio presuppone l'autonomia dei due crediti, con la conseguenza che, quando si tratta di un unico rapporto, ancorché complesso, la questione si riduce ad un semplice calcolo di dare ed avere che può essere compiuto d'ufficio dal giudice; l'identità del rapporto, ai fini dell'applicazione della disciplina suddetta, non è esclusa dal fatto che uno dei due crediti sia di natura risarcitoria, derivando da inadempimento, e sia stato quantificato a seguito di apposito giudizio. (Conf 2943/80, mass n 406684).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)