Sez. 3, Sentenza n. 2761 del 03/04/1990 (Rv. 466383 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - COSIDDETTO DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - RAPPORTI CON IL COSIDDETTO DANNO BIOLOGICO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - COSIDDETTO DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - RAPPORTI CON IL COSIDDETTO DANNO BIOLOGICO.*
Il cosiddetto danno alla vita di relazione - quel tipo di nocumento, cioè, che sinteticamente si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale - non costituisce un aspetto del danno alla persona suscettibile d'autonoma valutazione rispetto al danno cosiddetto biologico, bensì uno dei vari fattori di cui il giudice deve tener conto per accertare in concreto la misura di tale danno, che va inteso come menomazione arrecata all'integrità psicofisica della persona in sè e per sè considerata, e perciò come menomazione incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi Rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. (V 2150/89, mass n 462720; (V 5033/88, mass n 459832; (V 3212/85, mass n 440885).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)