Sez. 6, Sentenza n. 31342 del 16/03/2011 Ud. (dep. 05/08/2011) Rv. 250534 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Colloquio telefonico - Registrazione ad opera di uno dei partecipi - Prova documentale - Sussistenza - Utilizzabilità - Sussistenza.
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE
La registrazione fonografica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipi al colloquio medesimo è prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, previa valutazione della sua mera affidabilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)