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Sez. 1, Sentenza n. 51305 del 20/11/2019 Cc. (dep. 19/12/2019) Rv. 277923 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Pena quantificata in misura prossima al valore medio rispetto alla cornice edittale previgente - Corte cost. n. 40 del 2019 - Incidente di esecuzione per la rideterminazione “in melius” - Rivalutazione in concreto del giudizio sanzionatorio - Necessità - Conferma della pena irrogata - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277923-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, a seguito della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto, anziché sei, di reclusione, è legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in caso di pena quantificata nella sentenza definitiva in misura notevolmente superiore al minimo e prossima al valore medio rispetto alla cornice edittale previgente, all'esito della rivalutazione in concreto del giudizio sanzionatorio, confermi la sanzione già irrogata senza ridurla, giacché, in tal caso, tenuto conto del mantenimento inalterato del massimo edittale, non sussiste quella condizione di sproporzione e di inadeguatezza della pena, rilevabile nei casi puniti con la reclusione nel minimo edittale pari ad otto anni, che ne impone un adeguamento al nuovo limite.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)