Sez. 7 - , Sentenza n. 22976 del 24/04/2019 Cc. (dep. 24/05/2019) Rv. 276295 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Corte cost., sent. n. 40 del 2019 - Effetti - Regime di maggior favore per il reo - Configurabilità - Sentenza non irrevocabile di condanna antecedente alla pronuncia di incostituzionalità – Pena inflitta a titolo di continuazione - Illegalità sopravvenuta della pena - Sussistenza – Conseguenze nel giudizio di legittimità - Annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena - Necessità.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, comporta, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato riconosciuto in continuazione con altro più grave, che il relativo aumento di pena calcolato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. sulla base dei parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, conseguendone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)