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Sez. L, Sentenza n. 6157 del 06/12/1985 (Rv. 443290 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PRESUPPOSTI - RIDIMENSIONAMENTO DELL'AZIENDA - MEDIANTE RIDUZIONE DEL SOLO PERSONALE - AMMISSIBILITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE DA LICENZIARE.*
Stato
decisa il 1985-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443290-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PRESUPPOSTI - RIDIMENSIONAMENTO DELL'AZIENDA - MEDIANTE RIDUZIONE DEL SOLO PERSONALE - AMMISSIBILITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE DA LICENZIARE.*

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, l'imprenditore, ferma la libertà della sua scelta di dare nuove dimensioni alla azienda, deve tuttavia provare l'effettività del ridimensionamento - che, a seconda delle organizzazioni aziendali e del tipo di attività economica svolta, può riguardare anche il solo elemento personale - ed il rapporto di causalità tra detto ridimensionamento ed i singoli licenziamenti, nonché, ove siano applicabili gli accordi interconfederali 20 dicembre 1950 (dichiarato efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019) e 5 maggio 1965, l'osservanza dei criteri di scelta del personale da licenziare. La Mancanza di prova sui primi due punti fa sì che il licenziamento non possa essere qualificato collettivo e debba essere valutato come individuale; l'inosservanza dei criteri di scelta comporta, invece, che il licenziamento, pur essendo collettivo, sia illegittimo e come tale fonte di Obbligo risarcitorio a carico del datore di lavoro ed a favore del lavoratore. (V 6618/84, mass nn 438160 e 438161; (V 501/84, mass n 432736; (V 3750/83, mass nn 428659 e 428660; (V 1270/79, mass n 397504; (V 18/79, mass nn 396023 e 396024).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 20/12/1950, Contr. Coll. 05/05/1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)