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Sez. 6, Sentenza n. 30972 del 10/07/2007 Cc. (dep. 30/07/2007) Rv. 237331 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia cautelare per sopravvenuta condanna - Presupposti - Criteri di valutazione - Entità della pena inflitta ed altri elementi obiettivi che rendono probabile il pericolo di fuga - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237331-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

Ai fini del ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna ai sensi dell'art. 307, comma secondo, lett. b), cod.proc.pen., l'entità della pena inflitta costituisce un elemento di imprescindibile valenza che, in presenza di ulteriori circostanze oggettive, rende ragionevolmente probabile il pericolo di fuga del condannato. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che assumono significativo rilievo anche l'inserimento dell'imputato in una pericolosa associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e la sua frequentazione con persone di particolare spessore delinquenziale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)