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Sez. 1, Sentenza n. 5468 del 18/12/2009 Cc. (dep. 11/02/2010) Rv. 246111 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia cautelare - Entità rilevante della pena inflitta - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246111-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

Ai fini del ripristino, dopo condanna, della custodia cautelare in carcere cessata per decorrenza dei termini di fase, l'entità della pena detentiva inflitta, ancorché elemento di imprescindibile valenza, non costituisce l'unico parametro di riferimento, ma si colloca nel quadro di una più complessa valutazione in cui il giudice deve tenere conto anche della natura e della gravità del reato in funzione del giudizio di probabilità che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione della sentenza quando essa divenga irrevocabile. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che una condanna a dieci anni di reclusione per partecipazione ad associazione di tipo mafioso da sola non potesse giustificare l'esistenza di un concreto pericolo di fuga, anche avuto riguardo alla circostanza che la condannata aveva rinunciato alla protezione dovutale in qualità di coniuge di collaboratore di giustizia, mostrando così di non temere la vicinanza degli ambienti criminali di origine).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)