Sez. 2, Sentenza n. 6723 del 26/11/1997 Cc. (dep. 22/10/1998) Rv. 211651 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Mancata trasmissione al giudice del riesame dei decreti autorizzativi - Inutilizzabilità degli esiti delle operazioni - Esclusione - Nullità per violazione dei diritti della difesa - Esclusione - Ragioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
Poiché l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni deriva dalla effettiva inosservanza delle disposizioni richiamate dall'art. 271 cod. proc. pen., essa non può ricollegarsi alla mancata trasmissione al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, dei decreti autorizzativi delle operazioni: tale trasmissione, infatti, non costituisce un obbligo di legge e la sua funzione è soltanto quella di rendere verificabile l'effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti l'effettuazione delle intercettazioni. È invero evidente che dall'omessa allegazione non può desumersi né l'inesistenza né l'invalidità dei decreti in questione non trovando simile presunzione la benché minima base normativa, per cui un'eventuale affermazione di inutilizzabilità risulterebbe del tutto arbitraria; né, tantomeno, può farsi da essa discendere una nullità per violazione dei diritti della difesa ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., considerato che l'obbligo di trasmissione non può dirsi funzionale a garantire l'intervento dell'indagato, né tantomeno la sua assistenza o rappresentanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)