Sez. 2, Sentenza n. 2454 del 29/09/1983 Ud. (dep. 19/03/1984) Rv. 163195 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARATA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 - EFFETTI - COMPETENZA DEL GIUDICE DI APPELLO - PERMANENZA - CASSAZIONE - ANNULLAMENTO PARZIALE NEI CONFRONTI DI IMPUTATI MINORENNI - RINVIO AD ALTRA SEZIONE ORDINARIA DELLA CORTE DI APPELLO - LEGITTIMITÀ.*
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARATA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 - EFFETTI - COMPETENZA DEL GIUDICE DI APPELLO - PERMANENZA - CASSAZIONE - ANNULLAMENTO PARZIALE NEI CONFRONTI DI IMPUTATI MINORENNI - RINVIO AD ALTRA SEZIONE ORDINARIA DELLA CORTE DI APPELLO - LEGITTIMITÀ.*
La pronuncia di incostituzionalità dell'art. 9 del R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 nella parte in cui sottrae alla Competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni anche se per concorso nello stesso reato (Corte cost. 15 luglio 1983 n. 222), pur se intervenuta successivamente alla decisione del giudice di appello, non ne elimina la Competenza, poiché questa, per il principio della "perpetuatio jurisdictionis", si è radicata nel momento in cui il giudice è stato investito del procedimento. Tale Competenza permane per effetto dell'annullamento con rinvio, anche se disposto successivamente alla citata pronuncia della Corte costituzionale, in quanto il giudizio di rinvio costituisce una fase ulteriore del processo di impugnazione, diretta a completare quella annullata, e Forma, con questa e con la fase di annullamento, un tutto organico e inscindibile. (nella specie, sulla base di tali argomentazioni, la S.C., pronunciando l'annullamento della impugnata sentenza di appello nei confronti di minori coimputati, ha disposto il rinvio ad altra Sezione "ordinaria" della stessa Corte di appello e non alla Sezione per i minorenni). (V. Sez. I, C.C. 14 marzo 1984 n. 567, ric. Matteoni (mass. Provvisoria n. 30).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 27/05/1935 num. 835 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)