Sez. L, Sentenza n. 1772 del 01/03/1985 (Rv. 439721 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TARDIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTRAPPOSTE PRETESE FATTE VALERE CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALE ED INCIDENTALE - ATTINENZA CON LA DETERMINAZIONE DEL COMPLESSIVO TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL LAVORATORE - RAPPORTO DI DIPENDENZA O DI CONNESSIONI TRA LE DUE IMPUGNAZIONI - SUSSISTENZA - DIVERSITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO O DELLE QUESTIONI PROPOSTE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TARDIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTRAPPOSTE PRETESE FATTE VALERE CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALE ED INCIDENTALE - ATTINENZA CON LA DETERMINAZIONE DEL COMPLESSIVO TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL LAVORATORE - RAPPORTO DI DIPENDENZA O DI CONNESSIONI TRA LE DUE IMPUGNAZIONI - SUSSISTENZA - DIVERSITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO O DELLE QUESTIONI PROPOSTE - IRRILEVANZA.*
L'art. 334 cod. proc. civ., consentendo l'impugnazione incidentale tardiva alla parte nei cui confronti sia stata proposta la impugnazione o di quella chiamata ad integrare il contraddittorio, presuppone che l'una abbia ad oggetto capi di sentenza i quali siano in rapporto di dipendenza o di connessione con quelli investiti dall'altra: ma siffatto rapporto va valutato non astrattamente, bensì con riferimento alla natura e alla integrazione degli interessi a tutela dei quali venne proposta la causa nonché all'assetto complessivo dato ad essi con la sentenza impugnata. Pertanto, in materia di controversie di lavoro, allorché le contrapposte pretese - fatte valere rispettivamente con la impugnazione principale e con quella incidentale - attengano tutte alla Determinazione del complessivo trattamento economico e giuridico dovuto al lavoratore, è da riconoscere la sussistenza del menzionato rapporto fra tali impugnazioni nonostante che ciascuna di esse muova da propri e specifici presupposti di fatto o involga questioni diverse. (Conf 374/83, mass n 425185; (Conf 3698/81, mass n 414342).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)