Sez. 5, Sentenza n. 4670 del 23/03/2012 (Rv. 621768 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Contenzioso tributario - Tributo indebitamente versato - Rimborso - Azione - Decadenza - Rilevabilità di ufficio nel giudizio di appello - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA
In tema di contenzioso tributario, la decadenza stabilita dalle leggi fiscali in favore dell'Amministrazione finanziaria per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato è rilevabile di ufficio anche in grado di appello, perché attiene a situazioni indisponibili determinate dall'esigenza di assicurare la stabilità delle entrate tributarie entro un periodo di tempo definito e costituisce, quindi, una mera argomentazione, tesa a contrastare la sfavorevole decisione di primo grado, che, come tale, non integra una domanda o eccezione nuova, la cui proposizione per la prima volta nel giudizio di appello è vietata dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)