Sez. 5, Sentenza n. 791 del 14/01/2011 (Rv. 616249 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Contenzioso tributario - Tributo indebitamente versato - Rimborso - Azione - Decadenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni grado - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA
In tema di contenzioso tributario, la decadenza nella quale il contribuente sia incorso per mancato rispetto dei termini per richiedere il rimborso di un tributo pagato per "errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione", ai sensi dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto il giudicato interno, essendo quei termini dettati per finalità di interesse pubblico e di essi non potendo neppure l'amministrazione disporre, con la conseguenza che la decadenza può essere rilevata di ufficio, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, per tale ritenendosi non soltanto quella che riguarda i diritti indisponibili, ma anche quella disciplinata da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)