Sez. 1, Sentenza n. 3452 del 22/10/1969 (Rv. 343562 - 01)
ATTO AMMINISTRATIVO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA - NOZIONE - EFFETTI - RAPPORTI TRA DELEGANTE E DELEGATO - RESPONSABILITA DIRETTA DEL DELEGATO PER GLI ATTI POSTI IN ESSERE IN ESECUZIONE DELLA DELEGA.*
ATTO AMMINISTRATIVO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA - NOZIONE - EFFETTI - RAPPORTI TRA DELEGANTE E DELEGATO - RESPONSABILITA DIRETTA DEL DELEGATO PER GLI ATTI POSTI IN ESSERE IN ESECUZIONE DELLA DELEGA.*
La delegazione amministrativa intersoggettiva costituisce un istituto particolare del diritto pubblico, non assimilabile al mandato, con il quale un ente, investito in via primaria della Competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce, autoritativamente ed unilateralmente, ad altro ente, una Competenza derivata in ordine alla stessa materia, e di conseguenza, attribuisce a questo la legittimazione all'Esercizio, entro i limiti fissati nell'atto di conferimento, di poteri e funzioni spettanti al delegante. Detta delegazione, importando una deroga (preventivamente consentita dalla legge) alle norme sulla Competenza amministrativa, pone il delegato nei limiti della delega e per la durata di essa, in una condizione pari a quella del delegante e, questi, a sua volta, viene a trovarsi, rispetto agli Atti di esecuzione della delega, nella posizione di soggetto investito di funzioni di controllo. Il che importa che, di regola, salvo che l'atto di conferimento non disponga diversamente, il delegato e investito dei poteri di provvedere rispetto all'oggetto della delega, in nome proprio e non in veste di rappresentante dell'altro soggetto, anche se per conto e nell'interesse di quest'ultimo. Da cio consegue che l'ente delegato e direttamente responsabile, nei confronti dei terzi, degli Atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che in contrario possano aver rilievo le eventuali ripercussioni ed implicazioni degli stessi nell'ambito del rapporto interno con il delegante e la loro incidenza nella sfera giuridica del medesimo. (nella specie, il principio e stato affermato in relazione ad una ipotesi di espropriazione per pubblica utilita verificatasi nella regione siciliana il comune di Messina, condannato, in solido con lo assessorato regionale ai llpp, al pagamento dell'indennita per l'occupazione legittima di un fondo ed al risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima, aveva sostenuto che le conseguenze dell'occupazione del fondo dovevano essere poste esclusivamente a carico dell' assessorato regionale, ente delegante, posto che esso comune aveva agito in forza di una delegazione amministrativa della regione). (V 807-66, massima n 321622 1608-65 2307-64).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 21/04/1953 num. 30 art. 26, Legge Reg. Sicilia 21/04/1953 num. 30 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)