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Sez. 1, Sentenza n. 2203 del 21/06/1969 (Rv. 341542 - 01)

ATTO AMMINISTRATIVO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - NOZIONE - DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA - RAPPORTI TRA ENTE DELEGANTE ED ENTE DELEGATO - RESPONSABILITA DELL'ENTE DELEGATO NEI CONFRONTI DEI TERZI.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341542-01

ATTO AMMINISTRATIVO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - NOZIONE - DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA - RAPPORTI TRA ENTE DELEGANTE ED ENTE DELEGATO - RESPONSABILITA DELL'ENTE DELEGATO NEI CONFRONTI DEI TERZI.*

La delegazione amministrativa costituisce un istituto peculiare del diritto pubblico, che non puo essere senz'altro assimilato all'istituto privatistico del mandato, ne puo essere assoggettato alla relativa disciplina, dovendo essa piuttosto considerarsi, sia che operi nello ambito di uno stesso ente (delegazione interorganica), sia che operi tra enti diversi (delegazione intersoggettiva), come lo strumento in virtu del quale la Competenza a provvedere in una determinata materia viene trasferita, consentendolo la legge, dall'organo od ente che ne era in origine investito ad un altro organo od ente, che rimane cosi legittimato ad esercitare come delegato, entro i limiti segnati dallo atto di conferimento, i poteri e le funzioni spettanti al delegante. La delegazione intersoggettiva, lungi dal fare assumere al delegato la veste di organo, sia pure straordinario, dell'ente delegante, pone lo stesso - in deroga alle norme sulle competenze, e nei limiti e per la durata della delegazione - in una situazione pari a quella di quest'ultimo, il quale viene di conseguenza a risultare, dal canto suo, investito di una semplice funzione di controllo sugli Atti di esecuzione della delega. Nella stessa ipotesi, l'ente delegato, agendo in nome proprio, e non quale rappresentante del delegante, e direttamente responsabile nei confronti dei terzi degli Atti posti in essere in esecuzione della delega, appunto perche nel rapporto cui questa da luogo non puo ravvisarsi un caso di immedesimazione organica. (applicazione in tema di espropriazione di un terreno compiuta da un comune siciliano, per la costruzione di nuove zone industriali, per delega dell' assessorato regionale ai llpp). (V. 1425-67, mass. N. 328058 492-67, mass. N. 326442 1608-65 1588-65 128-64).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 21/04/1953 num. 30 art. 21, Legge Reg. Sicilia 21/04/1953 num. 30 art. 22, Legge Reg. Sicilia 21/04/1953 num. 30 art. 29, Legge Reg. Sicilia 18/04/1958 num. 12 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)