Sez. L, Sentenza n. 2779 del 22/04/1983 (Rv. 427690 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - RIESAME DEI FATTI DI CAUSA GIÀ ACCERTATI - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - ESTENSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - RIESAME DEI FATTI DI CAUSA GIÀ ACCERTATI - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - ESTENSIONE - LIMITI.*
Nel giudizio di rinvio i poteri del giudice sono diversi a seconda che la Cassazione della precedente sentenza di merito sia stata pronunciata per violazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione su punti decisivi della controversia. Nella prima ipotesi il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, ferma la valutazione dei fatti così come accertati dalla sentenza cassata; nella seconda ipotesi, invece, non potendo il giudice di legittimità sostituire agli apprezzamenti già operati proprie valutazioni di merito, il giudice di rinvio, viene a trovarsi nella stessa pienezza di poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata cassata e può liberamente riesaminare i fatti di causa già accertati, purché non attinenti a questioni definitivamente decise, accertarne altri, nei limiti in cui sono ammesse nuove prove e decidere la controversia in base a nuovi presupposti obiettivi. (Conf 208/81, mass n 410617; (Conf 4370/80, mass n 408239).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)