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Sez. 1, Sentenza n. 10948 del 17/10/1991 (Rv. 474239 - 01)

Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni) | Condanna al risarcimento del danno - Sentenza - Passaggio in giudicato - Maggior danno verificatosi prima della condanna - Richiesta in un successivo giudizio - Inammissibilità
Stato
decisa il 1991-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474239-01

Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni)

L'unitarietà del diritto al risarcimento del danno implica il diniego di azione volta a pretendere somme di denaro ulteriori, ove riguardanti un unica situazione soggettiva di danno accertata con sentenza passata in giudicato, anche se le nuove pretese prospettano profili oggettivamente diversi. Pertanto, passata in giudicato la condanna del debitore al pagamento di debito pecuniario con gli interessi di mora, il creditore non può ottenere in un successivo giudizio la condanna anche per il maggior danno verificatosi prima di detta condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)