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Sez. L, Sentenza n. 12654 del 28/08/2003 (Rv. 566376 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principio della inapplicabilità della legge successiva più favorevole - Conseguenze - Omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali - Nuova disciplina di cui all'art. 116, comma 12, legge n. 388 del 2000 - Applicabilità alle controversie pendenti al momento della entrata in vigore di detta disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566376-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

Attesa l'inapplicabilità agli illeciti amministrativi della legge successiva più favorevole (art. 1 della legge n. 689 del 1981), resta escluso che in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi dovuti all'INPS, possa rilevare lo "ius superveniens" di cui all'art. 116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, che, ferme restando le sanzioni penali, ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nella omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi la omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi (ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della citata legge n. 689 del 1981), nonché quelle relative a violazioni di carattere formale di norme sul collocamento. Infatti, nessun elemento del menzionato art. 116, comma dodicesimo, induce a ritenerne la retroattività, cosicché ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)