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Sez. 3, Sentenza n. 433 del 19/01/1987 (Rv. 450174 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - STRUTTURE EDILIZIE ED IMPIANTI INSTALLATIVI - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450174-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - STRUTTURE EDILIZIE ED IMPIANTI INSTALLATIVI - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI - SUSSISTENZA.*

L'Obbligo di custodia delle strutture edilizie e degli impianti installativi, nonché la conseguente responsabilità verso i terzi danneggiati, configurata dall'art. 2051 cod. civ, non vengono meno per il proprietario-locatore dell'immobile, conservando lo stesso - che resta possessore e mantiene una relazione anche materiale con la cosa locata - effettivi poteri di vigilanza e doveri di manutenzione della stessa. (Conf 1589/85, mass n 439574; (Conf 5868/84, mass n 437540; (Conf 3933/77, mass n 387632).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)