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Sez. 3, Sentenza n. 5868 del 17/11/1984 (Rv. 437540 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - LOCAZIONE DI IMMOBILE - OBBLIGO DI CUSTODIA A CARICO DEL PROPRIETARIO-LOCATORE - PERSISTENZA - COMPATIBILITÀ CON L'ANALOGO OBBLIGO DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1984-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437540-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - LOCAZIONE DI IMMOBILE - OBBLIGO DI CUSTODIA A CARICO DEL PROPRIETARIO-LOCATORE - PERSISTENZA - COMPATIBILITÀ CON L'ANALOGO OBBLIGO DEL CONDUTTORE.*

Malgrado il contratto di locazione comporti il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni dello edificio, una siffatta detenzione non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario-locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sulla entità immobiliare locata - ancorché in un ambito in parte diverso da quello in cui si esplica il potere di custodia del conduttore - con conseguente Obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti, compatibile con quello di analogo contenuto che spetta al conduttore, tanto che le relative responsabilità in rapporto ad un evento dannoso, verificatosi per il mancato Esercizio di quei poteri dell'ambito delle rispettive sfere di Azione, possono concorrere. (Conf 6467/81, mass n 417298; (Conf 4384/79, mass n 400914).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)