Sez. L, Sentenza n. 3351 del 20/05/1986 (Rv. 446314 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - DOMANDA DI COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA PROPOSTA DAL LAVORATORE EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - PROVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - MEZZI - DOCUMENTI DI DATA CERTA - CARATTERE ESCLUSIVO - AMMISSIBILITÀ DI ALTRE PROVE EX ART. 421 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - DOMANDA DI COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA PROPOSTA DAL LAVORATORE EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - PROVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - MEZZI - DOCUMENTI DI DATA CERTA - CARATTERE ESCLUSIVO - AMMISSIBILITÀ DI ALTRE PROVE EX ART. 421 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Anche il lavoratore che richieda all'i.N.P.S. la Costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 in sostituzione del datore di lavoro, è tenuto a fornire, come quest'ultimo, la prova dell'esistenza, della durata del rapporto di lavoro e della misura della retribuzione percepita, sulla base di documenti di data certa, con esclusione di prove generiche. Nè può il giudice ammettere tali prove in forza dell'art. 421 cod. proc., civ., poiché questa norma gli consente di superare esclusivamente i limiti stabiliti dal codice civile in via generale (artt. 2721, 2722, 2723) per la prova testimoniale, non già ogni altro stabilito dall'ordinamento per determinati e specifici Atti in ordine alla Forma, sia ad substantiam sia ad probationem. (nella specie, la suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, che, pur avendo considerato documento di data certa, ai fini predetti, il verbale di verifica dello stato passivo del fallimento del datore di lavoro, non ne aveva poi adeguatamente valutato le risultanze - in correlazione ai dati risultanti da altra documentazione di data certa - ai fini della decisione della controversia in oggetto). (Conf 4203/85, mass n 441705; (Conf 1283/84, mass n 433423; (Conf 2499/81, mass n 413281).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)