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Sez. 6, Ordinanza n. 1181 del 09/03/2000 Cc. (dep. 03/05/2000) Rv. 216137 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Omissione di atti di ufficio - Fattispecie di cui all'art. 328, primo comma, cod. pen. - Persona offesa - È la pubblica amministrazione - Concorrente lesione di un interesse privatistico - Possibilità - Conseguenze in tema di richiesta di archiviazione.
Stato
decisa il 2000-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216137-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

Il delitto di omissione di atti di ufficio, nella ipotesi di cui al primo comma dell'art. 328 cod. pen., lede - di norma - solo l'interesse della pubblica amministrazione al corretto esercizio delle pubbliche funzioni in vista del perseguimento di finalità pubbliche. Ciò non esclude - in linea teorica - che il pubblico interesse possa coincidere anche con un interesse privatistico, ipotesi nella quale il reato assume natura plurioffensiva. Perché questo accada, tuttavia, è necessario l'accertamento da parte del giudice del merito della coincidenza dell'interesse pubblico con quello del privato. (Nel caso la Corte suprema ha escluso l'interesse del privato denunciante che aveva invocato l'intervento dei vigili urbani per la rimozione di un veicolo danneggiato a seguito di sinistro stradale, "anche allo scopo di accertare le eventuali responsabilità circa la causazione del sinistro", disconoscendo che potesse essere automaticamente attribuita al denunciante la veste di persona offesa dal reato cui compete l'avviso relativo alla richiesta di archiviazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)