Sez. 6, Sentenza n. 3806 del 06/10/1997 Cc. (dep. 28/10/1997) Rv. 210306 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Fattispecie di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. - Persona offesa - È soltanto la collettività - Privato danneggiato - Legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
Nell'omissione di atti di ufficio da compiere senza ritardo, di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., la persona offesa dal reato è soltanto la collettività, nel cui interesse devono svolgersi le indifferibili attività di regolare funzionamento della pubblica amministrazione nelle materie ivi indicate, e ciò a differenza dell'ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo, che è un reato plurioffensivo. Ne consegue che nella prima ipotesi il privato danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, trattandosi di facoltà che la legge riserva esclusivamente alla persona offesa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)