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Sez. L, Sentenza n. 4940 del 06/05/1995 (Rv. 492137 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Estremi - Fondamento normativo - Fattispecie relativa ad infortunio derivato dalla circolazione stradale ad un vigile urbano addetto al controllo del traffico ma non alla conduzione di veicoli.
Stato
decisa il 1995-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492137-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

L'"occasione di lavoro", richiesta dall'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 perché l'infortunio subito da un lavoratore dia luogo alla erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, non è ogni occasione di lavoro, ma solo quella qualificata dall'essere l'evento lesivo ricollegabile, in modo non meramente marginale, alla esposizione dell'infortunato al rischio indotto dagli elementi (inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone) costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta, secondo la stretta connessione che esiste tra gli artt. 4, 2 ed 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, l'ultimo dei quali - che definisce le attività protette - svolge il ruolo di norma fondante dell'intera disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, (Nella specie il giudizio era stato promosso da un vigile urbano addetto al controllo della circolazione stradale, che era stato investito da un'autovettura; la S.C., confermando la sentenza impugnata, e richiamata la ordinanza 23 giugno 1988 n. 705 della Corte costituzionale, ha escluso che l'attività - mancando l'adibizione alla conduzione di veicoli - fosse soggetta all'assicurazione antinfortunistica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)