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Sez. 3, Sentenza n. 356 del 17/01/1983 (Rv. 425158 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSE PETENDI E PETITUM - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - REALIZZAZIONE DEL "PETITUM" ORIGINARIO - CONCESSIONE DELLA RIVALUTAZIONE ANCHE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425158-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSE PETENDI E PETITUM - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - REALIZZAZIONE DEL "PETITUM" ORIGINARIO - CONCESSIONE DELLA RIVALUTAZIONE ANCHE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*

Il diritto alla rivalutazione, in quanto conseguenza necessaria di un debito di valore derivante da un'obbligazione di risarcimento per fatto illecito, non integra una domanda nuova, ma realizza il petitum originario, sì che può essere concessa anche d'ufficio dal giudice d'appello, in base al principio della correlazione tra il chiesto e il pronunciato, con la sola limitazione che il danneggiato non abbia manifestato una volontà incompatibile con la richiesta di rivalutazione. Conseguentemente, la domanda di rivalutazione può essere proposta dal danneggiato in qualsiasi momento del giudizio d'appello, anche in sedi di precisazione delle conclusioni, senza che sia necessaria da parte dello stesso la proposizione di un appello in via principale od incidentale. (V 142/80, mass n 403526, sulla seconda parte; (V 4734/79, mass n 401302 sulla seconda parte; (Conf 4430/81, mass n 415133 sulla prima parte; (Conf 1098/80, mass n 404573 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)