diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12636 del 02/03/2010 Ud. (dep. 01/04/2010) Rv. 246816 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Giudice di pace - Violazione dell'art. 48 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246816-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

La violazione della disciplina sulla competenza per materia del giudice di pace (art. 48, D.Lgs. 28 agosto 2000, n 274) determina l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza del giudice monocratico, con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 313 del 1991 in materia di sicurezza dei giocattoli in cui il giudice, in ulteriore violazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, aveva erroneamente emesso un decreto penale di condanna).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 lett. L CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 lett. O CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 48 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)