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Sez. 3, Sentenza n. 11959 del 25/10/1999 (Rv. 530778 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Art. 223 cod. strada - Provvedimento di sospensione della patente - Natura e funzione - Emissione in tempo ragionevole in relazione alla sua funzione cautelare - Necessità.
Stato
decisa il 1999-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530778-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 cod. strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. Consegue che, pur non comminando la norma espressamente un termine di decadenza per l'esercizio del potere del prefetto, è illegittimo il provvedimento di sospensione della patente che non venga emesso in un tempo ragionevole tale da giustificare la sua funzione cautelare (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, fondata sull'erroneo presupposto che il provvedimento di sospensione provvisoria della patente potesse essere emesso senza limitazione di tempo dal prefetto, non aveva accertato se il provvedimento emesso sei mesi dopo l'accadimento del fatto trovasse giustificazione in relazione alla sua funzione cautelare).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)