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Sez. 1, Sentenza n. 6108 del 27/04/2001 (Rv. 546355 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Art. 223 codice della strada - Provvedimento di sospensione della patente - Natura e funzione - Emissione in tempo ragionevole in relazione alla sua funzione cautelare - Necessità.
Stato
decisa il 2001-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546355-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 223, secondo comma, del codice della strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima che sia accertata la eventuale responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano comunque fondati elementi di responsabilità, possa reiterare una condotta che arrechi ulteriore pericolo alla incolumità altrui; il provvedimento, pertanto, trova il suo limite di legittimità nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria. Ne consegue che il provvedimento stesso di cui si tratta non può legittimamente essere emesso a tale distanza di tempo dal fatto di essere ormai venute meno le esigenze cautelari alle quali è preordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)