Sez. 6, Sentenza n. 2331 del 15/01/2014 Cc. (dep. 20/01/2014) Rv. 258257 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 328 cod. pen. - Carattere della richiesta - Diffida ad adempiere - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta scritta di cui all'art. 328, secondo comma, cod. pen., assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso il reato in presenza di mere richieste al Consiglio dell'ordine degli avvocati di revoca della sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense, prive di formali diffide ad adempiere rivolte al pubblico ufficiale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)