Sez. 6, Sentenza n. 40008 del 27/10/2010 Ud. (dep. 12/11/2010) Rv. 248531 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 328 cod. pen. - Carattere della richiesta - Diffida ad adempiere - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta scritta di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza del reato, osservando che le lettere inviate dal denunciante al pubblico ufficiale non contenevano diffide ad adempiere, ma istanze dirette ad ottenere il rilascio di atti e l'adozione di provvedimenti in materia edilizia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)