Sez. 4, Sentenza n. 8440 del 26/01/2001 Ud. (dep. 28/02/2001) Rv. 219361 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Mediante impianti non installati presso la Procura della Repubblica - Autorizzazione del P.M. - Necessità - Controllo di legittimità - Estensione - Verifica della mancanza o inidoneità degli impianti dell'ufficio - Necessità - Esclusione - Ragioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
Anche in relazione ad intercettazioni cosiddette "ambientali" è necessario il decreto motivato del P.M. che autorizzi, in sede di esecuzione delle operazioni, l'uso di apparecchiature esterne a quelle in dotazione agli uffici giudiziari, ma il controllo di legittimità sulla motivazione non si estende alla verifica della corrispondenza di quanto presupposto in ordine alla mancanza o inidoneità delle apparecchiature esistenti presso l'ufficio dell'accusa e la realtà effettuale perché, in tal caso, la critica non riguarda più la ragione della decisione ma il giudizio di valore di adeguatezza degli impianti, che è fuori della portata critica del giudice e del difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)