Sez. U, Sentenza n. 2 del 04/01/1975 (Rv. 373087 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI ED IMPORTATI - RIFERIMENTO AL CARICO TRIBUTARIO COMPLESSIVO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI ED IMPORTATI - RIFERIMENTO AL CARICO TRIBUTARIO COMPLESSIVO.*
Il principio della parita di trattamento tributario fra i prodotti italiani e quelli provenienti dall'area del GATT, previsto dall'art quarto n 2 dell'accordo GATT, va inteso non in senso atomistico, cioe come formale ed automatica parificazione riferibile ai singoli Tributi, benefici ed aliquote, ma in senso globale, cioe con riferimento al carico fiscale complessivo che grava sul prodotto considerato, si da realizzare tra il prodotto italiano e quello straniero corrispondente un'uguaglianza di trattamento come risultato finale. (Conf 1771/72, mass n 358731; 1196/72, mass n 357675).*
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 10/03/1955 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)