Sez. 5, Sentenza n. 30414 del 13/04/2011 Cc. (dep. 01/08/2011) Rv. 250574 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Sentenza di patteggiamento - Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile effettuata globalmente senza specificarne la ripartizione - Legittimazione della parte civile a proporre impugnazione avverso la statuizione relativa - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale il giudice abbia liquidato le spese processuali in favore della stessa senza specificare le voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato, necessarie a consentire la verifica del rispetto dei minimi e massimi tabellari.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444, Cod. Pen. art. 576
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)