Sez. L, Sentenza n. 6581 del 12/12/1981 (Rv. 417431 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - CONTROVERSIA AGRARIA TRATTATA E DECISA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - CITAZIONE ORDINARIA AD UDIENZA FISSA PER L'APPELLO - IDONEITÀ - DEPOSITO TEMPESTIVO IN CANCELLERIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO NELLE FORME DEL RITO DEL LAVORO - VALIDITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - CONTROVERSIA AGRARIA TRATTATA E DECISA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - CITAZIONE ORDINARIA AD UDIENZA FISSA PER L'APPELLO - IDONEITÀ - DEPOSITO TEMPESTIVO IN CANCELLERIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO NELLE FORME DEL RITO DEL LAVORO - VALIDITÀ.*
Qualora una controversia agraria sia stata in primo grado trattata e decisa secondo il rito ordinario anziché con il rito del lavoro, già introdotto dalla legge n. 533 del 1973, l'appello - salvo il successivo mutamento del rito da disporsi dal giudice di secondo grado ai sensi degli artt. 426 e 439 cod. proc. civ. - è ritualmente proposto con citazione ordinaria ad udienza fissa notificata entro i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., senza che sia necessario, ai fini della sua tempestività, il deposito della citazione in cancelleria entro gli stessi termini. Nello stesso caso, peraltro, l'erronea adozione del rito ordinario da parte del giudice di primo grado, non impedisce che la parte che intende impugnare la sentenza possa, conformandosi in anticipo al rito speciale prescritto per la natura della controversia, proporre validamente l'appello anche nelle forme previste da tale rito e cioè mediante ricorso tempestivamente depositato nella cancelleria del giudice "ad quem". (2654/81, mass n 413347; (V 1886/81, mass n 412572; (V 702/81, mass n 411169; (V 398/81, mass n 410866; (V 6433/80, mass n 410198; (V 444/78, mass n 389743).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)