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Sez. 1, Sentenza n. 32648 del 16/06/2009 Cc. (dep. 11/08/2009) Rv. 244816 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di cose costituite in pegno a favore di terzi - Estinzione del diritto di garanzia - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2009-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244816-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

L'applicazione della misura di sicurezza della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto, quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 quater, Cod. Civ. art. 1203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)