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Sez. 3 - , Sentenza n. 38608 del 18/04/2019 Cc. (dep. 18/09/2019) Rv. 277159 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca – Posizione del terzo titolare di diritti di garanzia rispetto al bene confiscato – Requisiti della buona fede e dell’affidamento incolpevole – Configurabilità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277159-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca di beni gravati da ipoteca, il terzo acquirente del credito ipotecario, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, che preclude l'estinzione della garanzia reale, deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede, intesa come estraneità all'attività illecita in precedenza realizzata dal contraente colpito dal sequestro, ma anche il suo affidamento incolpevole, inteso come positivo adempimento dell'obbligo di informazione imposto dal caso concreto, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo. (Fattispecie relativa a un credito assistito da garanzia ipotecaria su un bene confiscato ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la buona fede e l'affidamento incolpevole della banca, evidenziando che non risultava fondata su un'adeguata disamina degli elementi di fatto disponibili e ritenuti rilevanti, effettuata con riferimento concreto alle modalità e alla tipologia dell'operazione contrattuale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)