Sez. L, Sentenza n. 7346 del 17/04/2004 (Rv. 572150 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione - Termini - Decorrenza - Dall'esito del procedimento di accertamento - Configurabilità - Data di commissione della violazione - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine iniziale di notificazione - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi secondo e sesto della legge 689/81) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutato in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la tardività della contestazione relativa a violazioni inerenti agli adempimenti connessi all'assunzione di alcuni lavoratori agricoli, effettuata mediante notifica del verbale a quasi un anno di distanza rispetto alla pur tardiva comunicazione dell'avvenuta assunzione, effettuata dal datore di lavoro alla sezione circoscrizionale, e ad oltre sei mesi dalla segnalazione all'Ispettorato da parte della sezione circoscrizionale).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)