Sez. 3, Sentenza n. 1775 del 09/03/1983 (Rv. 426622 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO DEL CONCEDENTE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO DEL CONCEDENTE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La nozione di "coltivatore diretto", ai fini del riconoscimento della relativa qualifica al concedente che intende far cessare la proroga legale spettante all'affittuario, deve intendersi nel senso che si tratti del piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 cod. civ., cioè di persona che esercita professionalmente l'attività economica della coltivazione della terra allo scopo della produzione, servendosi di un'organizzazione con prevalente lavoro proprio, anche se non manuale, e dei componenti della famiglia. Ai predetti fini, la semplice attività di coadiuvazione nei lavori agricoli non può considerarsi compresa o equiparata alla qualifica di coltivatore diretto. (V 4179/82, mass n 422152; (V 892/82, mass n 418743; (V 407/82, mass n 418116; (Conf 5715/80, mass n 409555).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)