Sez. 1, Sentenza n. 11712 del 12/10/1998 Ud. (dep. 12/11/1998) Rv. 211799 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | A seguito di richiesta di rinvio a giudizio - Declaratoria adottata "de plano" - Illegittimità - Previa celebrazione dell'udienza preliminare - Necessità.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
L'art. 129 cod. proc. pen., nel prevedere l'obbligo della declaratoria di non punibilità, nei casi in esso contemplati, in ogni stato e grado del processo, nulla dispone in ordine al rito da seguire per la pronuncia di detta declaratoria, di guisa che il rito da adottare non può che essere quello della fase in cui il processo si trova. Pertanto il giudice delle indagini preliminari, investito della richiesta di rinvio a giudizio, non può pronunciare "de plano" sentenza di non luogo a procedere in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ma deve in ogni caso provvedere alla fissazione e alla celebrazione dell'udienza preliminare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)