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Sez. 3, Sentenza n. 3046 del 15/01/1998 Ud. (dep. 11/03/1998) Rv. 210146 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Possibilità per il G.I.P. di adottare declaratoria ex art. 129 c.p.p. - Sussistenza - Provvedimento "de plano" - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210146-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE

L'ambito di operatività della previsione di cui all'art.129 c.p.p. è distinto da quello dell'art. 425 c.p.p, rispondendo esse a differenti esigenze processuali: se il G.I.P., sulla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., ravvisa la evidente sussistenza di una delle causa di non punibilità previste dal codice può adottare il provvedimento ex art.129, cogente in ogni stato e grado del processo proprio per evitare ulteriori costi alla giustizia; se la presenza della causa di non punibilità non è palese ed emerge l'esigenza di approfondimento dell'indagine, ovvero se la detta causa non si è ancora verificata al momento della fissazione dell'udienza preliminare, allora il G.I.P. deve pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art.425 c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 422 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)