Sez. 6, Sentenza n. 254 del 23/01/1998 Cc. (dep. 24/02/1998) Rv. 210832 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Rito da seguire - È quello tipico della fase processuale - Pronuncia emessa "de plano" dal giudice per le indagini preliminari a seguito di richiesta di rinvio a giudizio - Illegittimità.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari può adottare la declaratoria di determinate cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. solamente con il rito tipico della fase in corso, che è quello camerale della udienza preliminare. (Conforme, Cass., sez. VI, sent. n. 95, c.c. 20 gennaio 1998, P.M., in proc. Palpacelli, in corso di massimazione; Cass., sez. VI, sent. n. 94, c.c. 20 gennaio 1998, P.M. in proc. Esposito ed altri, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)