Sez. 1, Sentenza n. 1698 del 13/03/1986 (Rv. 445039 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - NOTIFICAZIONE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ESECUZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO E NON PRESSO IL PREFETTO - NECESSITÀ.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - NOTIFICAZIONE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ESECUZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO E NON PRESSO IL PREFETTO - NECESSITÀ.*
La sentenza resa dal pretore, nella disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in esito al giudizio di opposizione avverso provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa emesso dal prefetto, deve essere notificata, anche ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per Cassazione, presso i competenti uffici dell'Avvocatura dello stato, non alla predetta autorità, nei casi in cui questa si sia costituita in giudizio a mezzo dell'Avvocatura medesima, ovvero sia rimasta contumace, atteso che in tali ipotesi (a differenza del caso della Costituzione in giudizio del prefetto personalmente od a mezzo di proprio funzionario delegato) trova applicazione il principio generale fissato dall'art. 11 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, tenendo conto che l'art. 23 della citata legge contempla la notificazione direttamente all'autorità che ha emesso il provvedimento solo con riguardo all'atto introduttivo del giudizio (opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione). (V 3045/84, mass n 435079; (V 4608/83, mass n 429479; (V 2110/82, mass n 419986).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 170, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)