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Sez. L, Sentenza n. 6807 del 16/11/1983 (Rv. 431490 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - ART. 2 DELLA CONVENZIONE DEL GIUGNO 1970 TRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE DI CREDITO E VARIE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI - CONTRASTO CON L'ART. 19 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431490-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - ART. 2 DELLA CONVENZIONE DEL GIUGNO 1970 TRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE DI CREDITO E VARIE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI - CONTRASTO CON L'ART. 19 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ESCLUSIONE.*

L'art. 2 della convenzione per i diritti e le relazioni sindacali stipulata nel giugno del 1970 tra l'associazione nazionale delle aziende di credito e le varie organizzazioni sindacali dei lavoratori, il quale, per la Costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale presso ogni unità produttiva, prevede la necessità di almeno otto lavoratori appartenenti alla medesima categoria, non è in contrasto con l'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300. (Conf 6579/82, mass n 424220; (Conf 5057/81, mass n 415851; (Conf 2847/79, mass n 399167; (contra 4718/77, mass n 388328).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)