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Sez. L, Sentenza n. 2632 del 02/04/1990 (Rv. 466318 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - RIDIMENSIONAMENTO AZIENDALE ATTUATO ATTRAVERSO LA SEMPLICE RIDUZIONE DELL'ELEMENTO PERSONALE DELL'IMPRESA - SUFFICIENZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466318-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - RIDIMENSIONAMENTO AZIENDALE ATTUATO ATTRAVERSO LA SEMPLICE RIDUZIONE DELL'ELEMENTO PERSONALE DELL'IMPRESA - SUFFICIENZA - CONDIZIONE.*

Il licenziamento collettivo è configurabile anche quando il ridimensionamento aziendale si attua attraverso la semplice riduzione dell'elemento personale dell'impresa e senza incidere su altri fattori della produzione, ma in tal caso è necessario che detta riduzione risponda ad una non transeunte contrazione dell'attività imprenditoriale, in modo da configurarsi come una soluzione dotata di apprezzabile stabilità e non meramente contingente. (V 5384/87, mass n 453972; (V 2056/85, mass n 439959).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)