Sez. L, Sentenza n. 2097 del 10/03/1999 (Rv. 524023 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Direttiva comunitaria sulla tutela dei lavoratori subordinati - Ritardata attuazione - Indennizzo relativo - Interessi e rivalutazione - Spettanza - Decorrenza - Dopo quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo ovvero dopo la pubblicazione della sentenza resa su eventuali opposizioni o impugnazioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
In relazione all'indennizzo dovuto al lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma settimo, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, a compensazione del danno da lui subito per effetto della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, vanno riconosciuti gli accessori sull'indennità (interessi e rivalutazione) - indipendentemente dalla natura giuridica della stessa - con decorrenza dal giorno in cui l'interessato avrebbe potuto, divenuto definitivo lo stato passivo, rivolgersi per il pagamento all'organismo di garanzia e quindi, come stabilito per il trattamento di fine rapporto dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, solo dopo trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo ovvero dopo la pubblicazione della sentenza resa su eventuali opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)