Sez. L, Sentenza n. 5846 del 11/06/1998 (Rv. 516391 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Danno derivante al lavoratore dalla ritardata attuazione della direttiva comunitaria sulla tutela dei lavoratori subordinati - Indennizzo - Natura - Credito risarcitorio - Configurabilità - Conseguenze - Interessi e rivalutazione - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Decorrenza - Dalla sentenza dichiarativa di fallimento o dal provvedimento di assoggettamento alle ulteriori procedure previste dall'art. 1 del cit.decreto legislativo n. 80 del 1992. - Indici di rivalutazione diversi da quelli dell'ISTAT - Applicabilità - Motivazione - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
Il diritto all'indennità per il danno derivante al lavoratore dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987, in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, riconosciuto dall'art. 2 comma settimo del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80, di attuazione di tale direttiva, deve qualificarsi come credito di natura risarcitoria, trovando causa diretta e immediata nella responsabilità dello Stato ex art. 2043 cod. civ., per il ritardo nell'attuazione della direttiva cit., con la conseguenza che esso sorge, senza necessità di costituzione in mora (art. 1219 comma secondo cod. civ.) nel momento (successivo alla scadenza del termine concesso per l'attuazione della direttiva) in cui si concretizza per i lavoratori una situazione pregiudizievole costituita dall'inserimento dei crediti vantati nelle procedure concorsuali, con concreta possibilità di falcidia o anche di totale insoddisfazione, ossia con la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento di assoggettamento alle ulteriori procedure previste dall'art. 1 del cit. D.Lgs n. 80 del 1992, e con l'ulteriore conseguenza che da tale momento sono dovuti sullo stesso interessi e rivalutazione(anche in base ad indici diversi da quelli dell'ISTAT, se di questa scelta il giudice fornisca motivazione adeguata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)