Sez. 1, Sentenza n. 476 del 20/01/1981 (Rv. 410943 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - RISERVE DELL'APPALTATORE - SOSPENSIONE ILLEGITTIMA DEI LAVORI - ONERE DI FORMULAZIONE DELLE RISERVE - PERSISTENZA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - RISERVE DELL'APPALTATORE - SOSPENSIONE ILLEGITTIMA DEI LAVORI - ONERE DI FORMULAZIONE DELLE RISERVE - PERSISTENZA.*
In tema di appalto di opera pubblica, e con riguardo al pregiudizio derivante all'appaltatore dalla sospensione dei relativi lavori, l'Onere dell'appaltatore medesimo di formulare tempestiva riserva, in ordine a maggiori pretese che avanzi per tale sospensione, sussiste anche nel caso di illegittimita della sospensione stessa, per dolo o colpa dell'amministrazione appaltante, atteso che, pure in siffatta ipotesi, si verte in materia di fatti o comportamenti direttamente incidenti sull'esecuzione dell'opera. (V 21/78, mass n 389303; (V 1337/76, mass n 380025).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 37, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 107, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)