Sez. L, Sentenza n. 264 del 22/01/1985 (Rv. 438488 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE DI IMPRESA EDILE PER GRADUALE ESAURIRSI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE APPALTATI - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - SINDACATO GIUDIZIARIO SULLA OPPORTUNITÀ E CONGRUITÀ DELLE DETERMINAZIONI IMPRENDITORIALI - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE NON FITTIZIO DELLE RAGIONI DEDOTTE DALL'IMPRENDITORE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE DI IMPRESA EDILE PER GRADUALE ESAURIRSI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE APPALTATI - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - SINDACATO GIUDIZIARIO SULLA OPPORTUNITÀ E CONGRUITÀ DELLE DETERMINAZIONI IMPRENDITORIALI - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE NON FITTIZIO DELLE RAGIONI DEDOTTE DALL'IMPRENDITORE - AMMISSIBILITÀ.*
Nel caso di licenziamenti motivati dalla necessitata riduzione del personale di impresa edile, per essere in via di totale esaurimento i lavori di costruzione dalla stessa appaltati, si è in presenza di un vero e proprio licenziamento collettivo, attinente alle necessità dimensionali dell'azienda, in relazione al quale l'autorità giudiziaria non ha alcun potere di sindacare la opportunità e la congruità delle determinazioni dell'imprenditore, essendo sufficiente, al fine di ritenere giustificato un tale licenziamento, l'accertamento, da parte del giudice, che le ragioni allegate dall'imprenditore medesimo siano sussistenti e costituiscano realmente la causa base dei licenziamenti, e non siano state, invece, fittiziamente addotte allo scopo di sottrarre dei licenziamenti individuali al controllo della ricorrenza delle condizioni di legge per essi stabilite. (V 3931/79, mass n 400394; (V 18/79, mass n 396094; (V 473/78, mass n 389768; (Conf 886/81, mass n 411398).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)