Sez. 3, Sentenza n. 3933 del 08/09/1977 (Rv. 387632 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSA IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - A CARICO DEL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE PER I DANNI SUBITI DAL TERZO PER EFFETTO DELLE MANCATE RIPARAZIONI DELL'IMMOBILE - SUSSISTENZA - CORRESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSA IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - A CARICO DEL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE PER I DANNI SUBITI DAL TERZO PER EFFETTO DELLE MANCATE RIPARAZIONI DELL'IMMOBILE - SUSSISTENZA - CORRESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
L'Obbligo di custodia e la relativa responsabilita verso i terzi danneggiati, ai sensi dell'art 2051 cod civ, non vengono meno per il proprietario di immobile concesso in locazione, perche la temporanea sottrazione della cosa, per effetto della locazione, alla disponibilita del proprietario e pienamente compatibile con l'Obbligo del medesimo di effettuarvi visite periodiche e di eseguire gli opportuni interventi, Atti a evitare che la cosa stessa, e le sue pertinenze, possano subire modificazioni tali da comprometterne le condizioni di stabilita, resistenza e sicurezza. Pero, la presunzione di responsabilita del proprietario locatore, ai sensi del citato articolo, non deroga ai principi del rapporto di causalita e del concorso di cause, per cui puo sussistere, accanto alla colpa del proprietario-locatore, anche la colpa e la responsabilita solidale del conduttore nei confronti dei terzi. (contra 2139/66, mass n 324167).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)